Titolo II›Capo V
Art. 36
Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per animali: criteri di delega.
In vigore dal 25 feb 1996
(Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali
per animali: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE della Commissione sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;
b) prevedere precise modalità per la loro destinazione rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;
c) prevedere idonee ed efficaci modalità di vigilanza e di controllo.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-02-06;52#art-36