Titolo II›Capo VI
Art. 40
Licenziamenti collettivi: criteri di delega.
In vigore dal 25 feb 1996
1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sarà informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonché alla necessità che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-02-06;52#art-40