Titolo II›Capo V
Art. 34
Medicinali veterinari: criteri di delega.
In vigore dal 25 feb 1996
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/40/CEE e 93/41/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate da altro Stato membro;
b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande di autorizzazione all'ammissione in commercio di un medicinale veterinario, attraverso idonei meccanismi di coordinamento fra gli Stati membri;
c) migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, anche attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza;
d) prevedere norme transitorie e di coordinamento che consentano una gestione senza soluzione di continuità delle autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 117, e il proseguimento dell'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio per i prodotti da biotecnologia, presentate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-02-06;52#art-34