Titolo IICapo I

Art. 19

Bilancio in forma abbreviata: attuazione della direttiva 94/8/CE del Consiglio.

In vigore dal 25 feb 1996
(Bilancio in forma abbreviata: attuazione della direttiva 94/8/CE del Consiglio). 1. L'articolo 2435-bis del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 2435-bis. - (Bilancio in forma abbreviata). - Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10) dell'articolo 2426 e dai numeri 2) 3) 7) 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma". 2. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente: "1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell' le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 19.000 milioni di lire nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio".
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urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52#art-19

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