Titolo II›Capo II
Art. 24
Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto.
In vigore dal 25 feb 1996
(Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo
e diffusione del prospetto da pubblicare per
l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale di una borsa
valori per quanto riguarda l'obbligo
di pubblicazione del prospetto).
1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce con propri regolamenti o disposizioni a carattere generale i termini, la lingua e le modalità di pubblicazione, nonché di aggiornamento, delle informazioni e dei dati che devono essere messi a disposizione del pubblico e tutte le ulteriori condizioni ritenute necessarie, ove essa conceda le dispense dalla pubblicazione del prospetto per l'ammissione a quotazione in borsa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-02-06;52#art-24