Titolo II›Capo I
Art. 14
Albi dei fornitori nel settore sanitario.
In vigore dal 25 feb 1996
1. L'iscrizione nell'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1983, n. 730, non è requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di forniture nel settore sanitario, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri della Comunità europea, che devono comunque fornire la prova di iscrizione, o la documentazione equivalente, previste dall' della direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell' della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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