Convenzione
Art. 31
DENUNCIA
In vigore dal 2 ago 1995
DENUNCIA
1. La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare.
2. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi:
a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1 aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a New Delhi, il 19 febbraio 1993, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti testi avendo eguale valore ma prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica indiana
(Claudio Vitalone) (M. V. Chandrashekara Murthy)
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-31