Convenzione
Art. 30
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 2 ago 1995
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione verrà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente
al, 1 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.
3. Il vigente Accordo tra il Governo indiano ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, cesserà di produrre i suoi effetti nel momento in cui le disposizioni della presente Convenzione avranno effetto in conformità delle disposizioni del paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-30