Convenzione

Art. 29

RIMBORSI

In vigore dal 2 ago 1995
RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta o per conto del contribuente o dello Stato contraente di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente in cui sono state effettuate le ritenute alla fonte e devono essere corredate di un attestato, rilasciato dallo Stato contraente in cui l'istante è residente, che certifichi che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al rimborso. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità con le disposizioni dell' della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-29

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