Accordo
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 lug 1995
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1) Il termine "caffè" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffè, sia che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, e comprende il caffè macinato, il caffè decaffeinato, il caffè liquido et il caffè solubile. I termini suddetti sono così definiti:
a) "Caffè verde" designa qualsiasi caffè in seme, decorticato, prima della torrefazione;
b) "ciliegia di caffè essicata" designa il frutto essiccato della pianta del caffè; l'equivalente in caffè verde delle ciliegie di caffè essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate:
c) "caffè pergamenato" designa il seme di caffè verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffè verde del caffè pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè pergamenato;
d) "caffè torrefatto" designa il caffè verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffè macinato; l'equivalente in caffè verde del caffè torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffè torrefatto;
e) "caffè decaffeinato" significa il caffè verde torrefatto o solubile dopo estrazione della caffeina; l'equivalente in caffè verde del caffè decaffeinato si ricava moltiplicando per 1, 1,19 o 2,6 rispettivamente, il peso netto del caffè decaffeinato verde, torrefatto o solubile;
f) "caffè liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffè torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffè verde del caffè liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto dei solidi di caffè disidratati, contenuti nel caffè liquido;
g) "caffè solubile" designa i solidi, disidratati e solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto; moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffè solubile.
2) "sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132, 276 libbre di caffè verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre; la "libbra" equivale a 453, 597 grammi.
3) "Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre.
4) Con il termine "Organizzazione" si intende l'Organizzazione internazionale del Caffè; con "Consiglio" si intende il Consiglio internazionale del Caffè.
5) L'espressione "Parte contraente" designa un governo o una organizzazione intergovernativa, come specificato al paragrafo 3) dell', che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di applicazione provvisoria del presente Accordo in virtù degli , o ha aderito al presente Accordo a norma dell'.
6) Il termine "Membro" designa una Parte contraente; uno o più territori designati che sono stati dichiarati Membro separato a norma dell'; più Parti contraenti, o più territori designati, o più Parti contraenti e territori designati che fanno parte dell'Organizzazione in qualità di gruppo Membro, a norma dell'.
7) Il termine "Membro esportatore" o "paese esportatore" designa rispettivamente un Membro o un paese esportatore netto di caffè, vale a dire un Membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.
8) Il termine "Membro importatore" o "paese importatore" designa rispettivamente un Membro o un paese importatore netto di caffè, ossia un Membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.
9) Con "maggioranza ripartita semplice" si intende la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.
10) Con "maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.
11) Con "entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore in via provvisoria o definitiva.
12) L'espressione "produzione esportabile" designa la produzione totale di caffè di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia diminuita della quantità prevista per i fabbisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.
13) L'espressione "disponibilità per l'esportazione" designa la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-2