Accordo
Art. 1
Obiettivi
In vigore dal 26 lug 1995
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFE
Consiglio Internazionale del Caffè
Sessantaquattresima sessione
21-30 marzo 1994
Londra, Inghilterra
RISOLUZIONE ICC N. 366 (F)
31 MARZO 1994
originale: inglese
RISOLUZIONE ICC N. 366.fo on
(Approvata nella quarta seduta plenaria, il 30 marzo 1994)
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE
IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE
CONSIDERANDO:
Che l'accordo internazionale del 1993 sul Caffè così come prorogato rimarrà in vigore fino al 30 settembre 1994;
Che il Consiglio ha negoziato un nuovo accordo e approvato un testo, DECIDE:
1. Di approvare il testo dell'accordo internazionale del 1994 sul Caffè riportato nel documento EB-3467/94.
2. Di chiedere al Direttore esecutivo di elaborare il testo definitivo dell'Accordo internazionale del 1994 sul Caffè nelle quattro lingue ufficiali dell'Organizzazione e di certificare ciascun testo conforme al fine di trasmetterlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Di pregare il Direttore esecutivo di trasmettere la presente Risoluzione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affichè l'Accordo sia aperto alla firma, secondo le disposizioni dell' di tale Accordo.
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE
PREAMBOLO
I Governi Parti al presente Accordo
Riconoscendo che il caffè riveste un'importanza eccezionale per l'economia di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i loro proventi di esportazione, e di conseguenza, per il proseguimento dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico;
Riconoscendo che è necessario promuovere la valorizzazione delle risorse produttive ed aumentare e mantenere l'occupazione ed il reddito nell'industria caffearia dei paesi Membri, e di concorrere in tal modo al raggiungimento in essi di salari equi, di un tenore di vita più elevato e di migliori condizioni di lavoro;
Considerando che una stretta cooperazione internazionale nel campo degli scambi di caffè consentirà di stimolare la diversificazione e l'espanzione dell'economia dei paesi produttri di caffè, di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi esportatori e paesi importatori e di incrementare il consumo di caffè;
Riconoscendo l'opportunità di evitare uno squilibrio tra la produzione ed il consumo tale da poter dar luogo a fluttuazioni dei prezzi accentuate, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;
Tenuto conto delle connessioni esistenti fra la stabilità degli scambi commerciali di caffè e la stabilità dei mercati aperti ai prodotti manufatti;
Prendendo atto dei vantaggi cui ha portato la cooperazione internazionale in sede di attuazione degli Accordi internazionali del 1962, del 1968, del 1976 e del 1983 sul caffè,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
Obiettivi
Gli obiettivi del presente Accordo sono i seguenti:
1) accrescere la cooperazione internazionale nel campo delle questioni mondiali attinenti al caffè;
2) fornire un'istanza per consultazioni intergovernative e negoziazioni vertenti, se del caso, su questioni relative al caffè e sui mezzi atti a realizzare un equilibrio giudizioso tra l'offerta e la domanda mondiale in condizioni che assicurino ai consumatori un approvigionamento sufficiente a prezzi equi, ed ai produttori degli sbocchi a prezzi remunerativi e che permettano di equilibrare in modo durevole la produzione ed il consumo;
3) facilitare l'espansione del commercio internazionale del caffè grazie alla raccolta, all'analisi ed alla diffusione di statistiche ed alla pubblicazione di prezzi indicativi e di altri corsi del mercato, rafforzando così la trasparenza nell'economia caffearia mondiale;
4) fungere da centro per la raccolta, lo scambio e la pubblicazione di informazioni economiche e tecniche sul caffè;
5) promuovere studi e ricerche nel settore del caffè;
6) promuovere e potenziare il consumo del caffè.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-1