Art. 7
In vigore dal 2 giu 1995
1. L'articolo 244 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole: "cinque a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei a diciotto anni";
b) nel secondo comma le parole: "due a otto anni" e "tre a dieci anni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tre a dodici anni" e "cinque a quindici anni".
2. Nel primo comma dell'articolo 288 del codice penale le parole: "tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a quindici anni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;210#art-7