Art. 4

In vigore dal 2 giu 1995
1. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell' è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.
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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210#art-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989. — Testo vigente | Portale Normativo