Art. 6

In vigore dal 2 giu 1995
1. È punito secondo la legge italiana: a) il cittadino che commette all'estero un reato previsto dagli , salvo che ne venga concessa o accettata l'estradizione; b) lo straniero che commette all'estero un reato previsto dagli esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l'estradizione.
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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210#art-6

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