Trattato
Art. 7
In vigore dal 19 mar 1995
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si impegnano ad ampliare e approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica ed ecologica. Esse convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo.
Esse riconoscono l'importanza di tale collaborazione sia per l'attuazione del programma di riforme economiche nella Repubblica di Bulgaria sia per la realizzazione di iniziative economiche comuni a livello europeo.
Le Commissioni miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria con i loro organismi operativi si adopereranno per rafforzare la collaborazione bilaterale nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti, con il reciproco accordo delle Parti, altri organismi permamenti oppure ad hoc.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-03-08;73#art-t-7