Trattato

Art. 9

In vigore dal 19 mar 1995
Le due Parti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le forme di cooperazione riguardanti la soluzione degli aspetti tecnici delle attività industriali in tali settori, mirando, in primo luogo, al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture. In tali campi le Alte Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra i rispettivi enti ed organizzazioni e agiranno per la realizzazione di una collaborazione a livello europeo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-03-08;73#art-t-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo