Trattato

Art. 2

In vigore dal 19 mar 1995
Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sulle questioni internazionali e sui temi bilaterali di comune interesse. A tal fine incontri al più alto livello avranno luogo d'intesa tra le Parti. I Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno, mentre altri membri di Governo terranno consultazioni con scadenze periodiche. Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potrà chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali per esaminare le misure più opportune, anche nei pertinenti fori internazionali, allo scopo di ridurre o di eliminare la minaccia.
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urn:nir:stato:legge:1995-03-08;73#art-t-2

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