Trattato
Art. 21
In vigore dal 19 mar 1995
Il Presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni.
La sua validità verrà prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza.
Fatto a Roma il 9 gennaio 1992 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua bulgara, entrambi i testi aventi uguale valore.
PER LA REPUBBLICA PER LA REPUBBLICA
ITALIANA DI BULGARIA
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-03-08;73#art-t-21