Trattato
Art. 16
In vigore dal 19 mar 1995
Le Alte Parti Contraenti favoriranno gli scambi giovanili nonché i gemellaggi tra le singole città dei due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-03-08;73#art-t-16