Trattato
Art. 19
In vigore dal 19 mar 1995
Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.
Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-03-08;73#art-t-19