Trattato
Art. 8
In vigore dal 28 feb 1995
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a dare concreta applicazione agli accordi tra esse conclusi nei campi richiamati all' del presente Trattato, nonché a tutte le altre convenzioni economiche vigenti.
Le Commissioni Miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra l'Italia e la Romania con i loro organismi operativi di adopereranno per rafforzare tale collaborazione nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti con il reciproco accordo delle Parti, altri organismi permanenti oppure ad hoc.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;53#art-t-8