Trattato
Art. 10
In vigore dal 28 feb 1995
Le Parti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le azioni di cooperazione riguardanti la soluzione degli aspetti tecnici delle attività industriali in tali settori, mirando, in primo luogo, al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture.
In tali campi le Alte Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra le organizzazioni ed enti dei due Paesi e agiranno per la realizzazione di una collaborazione a livello europeo.
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