Trattato
Art. 11
In vigore dal 28 feb 1995
Le Alte Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nel settore della scienza e delle tecnologie avanzate, sulla base dei programmi già convenuti e dei programmi aggiuntivi in cui saranno definite nuove linee di priorità sul piano della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico.
Riconoscendo il ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella società futura, le Alte Parti Contraenti hanno concordato inoltre di appoggiarsi reciprocamente, per quanto possibile, al fine di un inserimento più attivo dei competenti organismi dei due Paesi in programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e la creazione di parchi scientifici e tecnologici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;53#art-t-11