Art. 3
In vigore dal 19 gen 1995
1. All'onere derivante della presente legge, valutato in lire 20.000 milioni annue a regime a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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