Art. 2

In vigore dal 19 gen 1995
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all', in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993. — Testo vigente | Portale Normativo