Art. 1
In vigore dal 19 gen 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;18#art-1