Art. 1

In vigore dal 19 gen 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-01-02;18#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo