Convenzione
Art. 24
METODO PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
In vigore dal 28 dic 1994
METODO PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Algeria riceve un reddito o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizione della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Algeria dedurrà:
a) dall'imposta prelevata sui redditi del residente un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia;
b) dall'imposta prelevata sul patrimonio di tale residente, un ammontare corrispondente all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
Tuttavia, la somma dedotta nell'uno o nell'atro caso non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Algeria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Algeria, ma l'ammontare della riduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Quando, in conformità della legislazione di uno degli Stati contraenti ed ai fini dello sviluppo economico, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od in parte prelevate per un periodo limitato, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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