Convenzione

Art. 21

STUDENTI

In vigore dal 28 dic 1994
STUDENTI 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di questo Stato. 2. Per quanto concerne le borse di studio e le remunerazioni di un'attività dipendente alle quali non si applica il paragrafo 1, uno studente o un apprendista, di cui al paragrafo 1, avrà inoltre, per la durata dei suoi studi o della sua formazione, il diritto di beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta dei residenti dello Stato nel quale egli soggiorna.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;711#art-c-21

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