Convenzione

Art. 17

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 28 dic 1994
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un'artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un'artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente in cui le prestazione dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;711#art-c-17

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