Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 28 dic 1994
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi: a) se l'interessato dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso è imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa, o b) se la sua permanenza nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi di durata complessiva uguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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