Convenzione
Art. 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
In vigore dal 28 dic 1994
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
a) se l'interessato dispone abitualmente, nell'altro Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso è imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa, o
b) se la sua permanenza nell'altro Stato contraente si protrae
per un periodo o periodi di durata complessiva uguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;711#art-c-14