Convenzione
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 28 dic 1994
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta per quanto concerne:
a) le imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) le altre imposte di periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano quelle più favorevoli previste da altre convenzioni particolari in vigore tra i due Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;711#art-c-29