Art. 3
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;708#art-3
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Questo articolo fissa l'entrata in vigore della legge al giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, ordina che il testo sia munito del Sigillo dello Stato e inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Infine, impone a chiunque l'obbligo di rispettarla e farla rispettare come legge dello Stato.
La norma stabilisce il momento esatto in cui la legge acquista efficacia vincolante e ne dispone l'inserimento ufficiale nell'ordinamento.
Si applica a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, compresi i cittadini e le istituzioni dello Stato.
Se il provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in una determinata data, dal giorno immediatamente successivo diventa pienamente efficace ed è dovere delle autorità e dei destinatari osservarlo.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato; non sono previste sanzioni specifiche nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.