Art. 3

In vigore dal 28 dic 1994
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;708#art-3

In sintesi

Questo articolo fissa l'entrata in vigore della legge al giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, ordina che il testo sia munito del Sigillo dello Stato e inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Infine, impone a chiunque l'obbligo di rispettarla e farla rispettare come legge dello Stato.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce il momento esatto in cui la legge acquista efficacia vincolante e ne dispone l'inserimento ufficiale nell'ordinamento.

A chi si applica

Si applica a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, compresi i cittadini e le istituzioni dello Stato.

Esempio pratico

Se il provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in una determinata data, dal giorno immediatamente successivo diventa pienamente efficace ed è dovere delle autorità e dei destinatari osservarlo.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato; non sono previste sanzioni specifiche nel testo.

Domande frequenti

Quando entra in vigore la legge secondo questo articolo?Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dove viene inserita la legge una volta munita del Sigillo dello Stato?Viene inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Chi ha l'obbligo di osservare la legge?È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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