Art. 1
In vigore dal 28 dic 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;708#art-1