Art. 2

In vigore dal 28 dic 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione medesima.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;708#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990. — Testo vigente | Portale Normativo