Art. 2

In vigore dal 23 nov 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui alla lettera a) del comma 1 dell' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del protocollo stesso ed all'accordo di cui alla lettera b) del comma 1 dell' dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;636#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonche' dell'accordo di adesione della Repubblica ellenica alla convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992. — Testo vigente | Portale Normativo