Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 nov 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui alla lettera a) del comma 1 dell' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del protocollo stesso ed all'accordo di cui alla lettera b) del comma 1 dell' dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
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