Art. 1
In vigore dal 23 nov 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992;
b) l'accordo di adesione della Repubblica ellenica alla convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-28;636#art-1