Art. 7

LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87

In vigore dal 6 feb 1994
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87 (Art. 7 Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.) — Testo vigente | Portale Normativo