Art. 4
LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87
In vigore dal 6 feb 1994
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
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