Art. 2
LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87
In vigore dal 6 feb 1994
1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal 1 dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1 dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.
2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1 dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal 1 dicembre 1994 sarà effettuato nel mese di gennaio 1995.
3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1 dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo è determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
4. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, nè a rivalutazione monetaria.
5. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la quota della indennità integrativa speciale sarà computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1 dicembre 1994.
Nota all':
- La legge n. 1368/1965 reca: "Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita".
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