Art. 10
LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53
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Sui documenti notificati secondo questa legge deve essere applicata una specifica marca nel momento in cui vengono esibiti o depositati nella procedura. Le caratteristiche e il valore di questa marca sono determinati con un apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia. Tuttavia, se la notificazione avviene ai sensi dell'articolo 3-bis, il pagamento di questo importo non è richiesto. In caso di mancato rispetto di quest'obbligo, scattano le medesime sanzioni previste per l'imposta di bollo.
La norma disciplina gli oneri economici e fiscali legati agli atti notificati in proprio dagli avvocati, stabilendo l'applicazione di una marca e le relative sanzioni.
Si applica a chi esibisce o deposita atti notificati ai sensi della presente legge, nonché ai soggetti tenuti al rispetto delle regole di notificazione.
Un avvocato notifica un atto giudiziario e successivamente lo deposita nel fascicolo della causa. Al momento del deposito, provvede ad applicare sull'atto la marca stabilita dal decreto ministeriale. Se invece l'atto è stato notificato secondo le modalità previste dall'articolo 3-bis, l'avvocato è esentato dall'applicare e pagare tale marca.
È fatto obbligo di apporre un'apposita marca (fatta eccezione per le notifiche ex art. 3-bis); in caso di violazione si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo con le medesime modalità e procedure.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.