Art. 10

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53

In vigore dal 19 ago 2014
1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto. 2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.
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In sintesi

Sui documenti notificati secondo questa legge deve essere applicata una specifica marca nel momento in cui vengono esibiti o depositati nella procedura. Le caratteristiche e il valore di questa marca sono determinati con un apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia. Tuttavia, se la notificazione avviene ai sensi dell'articolo 3-bis, il pagamento di questo importo non è richiesto. In caso di mancato rispetto di quest'obbligo, scattano le medesime sanzioni previste per l'imposta di bollo.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina gli oneri economici e fiscali legati agli atti notificati in proprio dagli avvocati, stabilendo l'applicazione di una marca e le relative sanzioni.

A chi si applica

Si applica a chi esibisce o deposita atti notificati ai sensi della presente legge, nonché ai soggetti tenuti al rispetto delle regole di notificazione.

Esempio pratico

Un avvocato notifica un atto giudiziario e successivamente lo deposita nel fascicolo della causa. Al momento del deposito, provvede ad applicare sull'atto la marca stabilita dal decreto ministeriale. Se invece l'atto è stato notificato secondo le modalità previste dall'articolo 3-bis, l'avvocato è esentato dall'applicare e pagare tale marca.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo di apporre un'apposita marca (fatta eccezione per le notifiche ex art. 3-bis); in caso di violazione si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo con le medesime modalità e procedure.

Domande frequenti

Quando deve essere apposta la marca sull'atto notificato?La marca deve essere apposta al momento dell'esibizione o del deposito dell'atto nella relativa procedura.
In quale caso non è dovuto il pagamento della marca?Il pagamento non è dovuto quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis della presente legge.
Quali sanzioni si applicano se non viene apposta la marca?In caso di violazione si applicano le sanzioni stabilite per l'imposta di bollo, seguendo le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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