Art. 13

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53

In vigore dal 1 lug 1994
1. La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
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