Art. 5
AbrogatoIn vigore dal 28 set 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-01-17;47#art-5