Art. 5

Abrogato
In vigore dal 28 set 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO

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urn:nir:stato:legge:1994-01-17;47#art-5

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