Art. 1
In vigore dal 9 feb 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10- bis della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, finalizzato a stabilire nuove modalità di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni;
b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) per via informatica o in più copie sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione;
c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e può concludere i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione dell'interessato avente i contenuti di cui all'articolo 10-sexies, comma 7, della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, nè rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-01-17;47#art-1