Art. 4
LEGGE 17 gennaio 1994, n. 47
In vigore dal 9 feb 1994
1. L'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.
Nota all':
- Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) è il seguente:
"Art. 21. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, a norma del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti contenenti disposizioni per:
a) il trattamento e la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all'art. 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che può richiedere a tal fine la collaborazione del Ministro dell'interno, registri, compresi quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonchè dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera a);
c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonchè le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alla lettera a) equivalenti a tutti gli effeti alle certificazioni di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto;
d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere a), b) ed e) e salvo quanto stabilito dal comma 3, non è richiesta la certificazione di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e prevede che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione nè di altre cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;
e) prevedere che il prefetto può richiedere alle imprese interessate informazioni di cui all', comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dandone preventiva comunicazione all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalità di tipo mafioso.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalità di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, son determinati i limiti di valore oltre i quali le amministrazioni e gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nè disporre o consentire le concessioni di cui alle lettere b) e c), ovvero le erogazioni di cui alla lettera f) dello stesso articolo, che attengano all'esercizio di attività industriali o di trasformazione, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto art. 10-sexies, come modificato dal presente decreto.
4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall' della legge 19 marzo 1990, n. 55, possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'art. 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, introdotto dall'art. 7 della legge n. 55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'art. 10 della medesima legge n. 575 del 1965 come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge n. 55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato art. 10-sexies della legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato".
Storico versioni
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