Art. 23
LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559
In vigore dal 15 gen 1994
(Fondi di rotazione)
1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.
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