Art. 26
LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559
In vigore dal 15 gen 1994
(Norma finale)
1. In attuazione dell', comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalità di cui all', comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma l sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Note all':
- Per il titolo della legge n. 468/1978, v. nota all'art. 25.
- Il testo dell', comma 5, del D.L. n. 65/1989, citato in nota all', è il seguente: "5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni".
Storico versioni
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