Art. 22

LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559

In vigore dal 15 gen 1994
(Norma transitoria) 1. Alle disposizioni di cui alla presente legge viene data attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.
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