Art. 9

LEGGE 23 dicembre 1993, n. 548

In vigore dal 1 gen 1994
(Associazioni di volontariato) 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, i centri di cui al comma 2 dell' e le unità sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e del sostegno delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. Nota all': - La legge n. 266/1991 reca: "Legge-quadro sul volontariato".
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