Art. 8

LEGGE 23 dicembre 1993, n. 548

In vigore dal 1 gen 1994
(Servizio militare e servizi sostitutivi) 1. I cittadini affetti da fibrosi cistica sono esonerati dal servizio militare e dai servizi sostitutivi di esso. 2. Per l'esenzione di cui al comma 1 fa fede la certificazione di malattia redatta da un centro di cui al comma 2 dell', o da una struttura ospedaliera o universitaria coordinata dal centro stesso ai sensi del comma 5 dell'
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